Contratti integrativi

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Cosa pubblicare

Le istituzioni scolastiche devono pubblicare i contratti integrativi d’istituto sottoscritti (in forma definitiva) tra la dirigenza scolastica e la RSU/sindacati. Questi contratti regolano la distribuzione del fondo MOF (fondo d’istituto), l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale a livello di scuola.

Secondo l’art. 21 del D.Lgs. 33/2013 e le Linee guida ANAC (Allegato 2), per ogni contratto vanno pubblicati:

  • Testo integrale del contratto integrativo di istituto;

  • Scheda sintetica sulla valutazione di compatibilità economico-finanziaria del contratto (predisposta dal DS o dal DSGA);

  • Relazione tecnico-finanziaria (eventuale allegato predisposto dal revisore dei conti).

Inoltre, va indicato se il contratto è stato oggetto di controllo da parte del Collegio dei revisori.

Tabella riepilogativa pubblicazione – Contratti integrativi
AggiornamentoModalità di pubblicazioneContenutoQuando
Annuale (ogni anno scolastico)link o documentiPDF singoli o cartella compressa; elencazione per a.s.Contratto integrativo firmato, relazione tecnica e scheda di sintesi Entro 15 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo d’istituto
Note operative
  • Inserire i contratti per anno scolastico (es: “Contratto integrativo a.s. 2023/2024”).

  • Se il contratto è modificato in corso d’anno, va pubblicato anche l’accordo integrativo o l’addendum.

  • I contratti devono essere firmati (scansione del documento sottoscritto o PDF firmato digitalmente).

  • La pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” è obbligatoria, distinta dalla semplice pubblicazione nell’albo online.

    • L’Albo online è uno spazio del sito web della scuola dove si pubblicano gli atti che devono avere valore legale (es. delibere, graduatorie, convocazioni, nomine) e solo per un periodo limitato di tempo (es. 15 giorni).
    • La sezione “Amministrazione Trasparente”, invece, è una sezione permanente del sito dove la scuola rende disponibili in modo strutturato e duraturo (fino a 5 anni, in molti casi) alcune informazioni.
Quindi:
  • Se la scuola pubblica un contratto integrativo solo nell’Albo online, non ha assolto all’obbligo di trasparenza amministrativa previsto dalla normativa.

  • Il contratto deve essere inserito anche nella sottosezione corretta di Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione integrativa > Contratti integrativi, in modo permanente e accessibile.

Albo online

Perché: per dare validità giuridica e decorrenza all’atto (come previsto dalla normativa sulla pubblicità legale degli atti amministrativi).
Quando: subito dopo la sottoscrizione definitiva.
Durata: pubblicazione temporanea, normalmente per 15 giorni.
Effetto: rende il contratto formalmente efficace.

Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione integrativa > Contratti integrativi

Perché: per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC.
Quando: entro 15 giorni dalla sottoscrizione definitiva.
Durata: pubblicazione permanente (minimo 5 anni, salvo diversa disposizione).
Effetto: consente l’accesso civico generalizzato e garantisce il diritto dei cittadini a controllare l’uso delle risorse pubbliche.

In sintesi:
DovePer cosa serveDurata
Albo onlinePer validità e decorrenza degli attiTemporanea (es. 15 giorni)
Amministrazione TrasparentePer garantire il diritto di accesso civico e trasparenzaPermanente (min. 5 anni)