Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”); concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
? Riferimenti normativi:
Art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013
Art. 1, c. 16 della L. 190/2012
✅ Cosa va pubblicato
Le scuole sono tenute a pubblicare l’elenco dei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente scolastico e, ove presenti, dal DSGA, con particolare attenzione a:
Scelta del contraente per affidamenti di lavori, forniture e servizi (con indicazione della modalità di selezione – es. affidamento diretto, MEPA, ecc.);
Accordi con soggetti pubblici o privati;
Concorsi/selezioni per il personale.
? Per ciascun provvedimento vanno indicati:
| Voce | Descrizione pratica |
|---|
| Contenuto | Sintesi del provvedimento adottato (es. “Affidamento fornitura cartella cancelleria”) |
| Oggetto | La tipologia e finalità dell’atto (es. “Decisione di contrarre per acquisto materiali didattici”) |
| Spesa prevista | L’importo dell’atto, se presente |
| Estremi documenti | Numero e data della decisione/contratto/delibera ecc. |
? Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione
| Aggiornamento | Modalità di pubblicazione | Contenuto | Quando |
|---|
| Tempestivo (entro 15 giorni dall’adozione) | Elenco o tabella (PDF/HTML), oppure link a sezione “Bandi di gara e contratti” per gli affidamenti | Tabella con oggetto, contenuto, spesa, estremi atto. Per affidamenti, rinvio al dettaglio nella sezione apposita | Entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento |
? Suggerimenti
Utilizzare una tabella semestrale riepilogativa dei provvedimenti, divisi per tipologia (acquisti, convenzioni, incarichi, ecc.).
Per gli affidamenti, è sufficiente un rimando (link) alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” dove sono pubblicati i dettagli.
I provvedimenti su personale (es. supplenze brevi) devono essere elencati solo se hanno carattere selettivo (es. interpelli o graduatorie straordinarie), sempre evitando dati personali non indispensabili.
La pubblicazione tempestiva entro 15 giorni deriva da un’interpretazione coordinata di due riferimenti normativi:
? 1. Art. 23 del D.Lgs. 33/2013
Stabilisce che devono essere pubblicati:
“gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, i provvedimenti finali dei procedimenti, […] con particolare riferimento a quelli relativi alla scelta del contraente.”
Tuttavia, non specifica un termine preciso.
? 2. Art. 1, comma 16, L. 190/2012 (legge anticorruzione)
Questa norma, che si applica anche alle scuole, impone:
“La pubblicazione dei dati deve essere tempestiva e, comunque, entro 15 giorni dalla formazione dell’atto.”
? Quindi:
Anche se il D.Lgs. 33/2013 non detta un termine fisso, la Legge 190/2012 impone un termine massimo di 15 giorni, da intendersi come limite per assicurare trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per questo motivo, anche per le scuole, le linee guida ANAC e il principio di trasparenza impongono l’obbligo di pubblicazione entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.
✔ Esempio pratico:
Se una scuola adotta una decisione di contrarre per affidare un servizio di trasporto per una visita guidata in data 5 ottobre, dovrà pubblicarla entro il 20 ottobre.
Il motivo della discrepanza apparente tra la tempestività entro 15 giorni (prevista dalla L. 190/2012) e l’aggiornamento semestrale riportato nell’Allegato 2 per le scuole delle Linee guida ANAC è legato a due logiche differenti che convivono:
? 1. Tempestività della pubblicazione (Art. 1, co. 16, L. 190/2012)
Si riferisce alla tempistica entro cui l’atto deve essere pubblicato dopo la sua adozione, per garantire trasparenza e tracciabilità.
? Entro 15 giorni dalla data del provvedimento.
Questo vale per ogni singolo atto rilevante (es. determina di affidamento, convenzione con altro ente, procedura selettiva, ecc.).
? 2. Aggiornamento periodico (Allegato 2 ANAC – Specificità per le Scuole)
L’“aggiornamento semestrale” indicato da ANAC nelle tabelle riassuntive serve a garantire che anche in assenza di novità rilevanti, le scuole rivedano e confermino periodicamente i contenuti pubblicati.
In pratica:
✅ Se ci sono provvedimenti → pubblicazione entro 15 giorni
✅ Se non ci sono novità → comunque verifica e conferma almeno ogni 6 mesi
? Come si conciliano?
| Situazione | Cosa si fa |
|---|
| Viene adottato un provvedimento | Pubblicazione entro 15 giorni |
| Nessun nuovo provvedimento | Si fa una verifica semestrale della sezione |
| Provvedimenti non pubblicati | Si integrano retroattivamente se ci sono omissioni |
✔ Conclusione operativa per la scuola
Singoli provvedimenti → pubblica entro 15 giorni
Tabella riepilogativa → aggiorna almeno 2 volte l’anno (anche se non ci sono novità)
Non pubblicare nulla per mesi senza verificarne la completezza può esporre la scuola a rilievi