Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”); concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

? Riferimenti normativi:

  • Art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013

  • Art. 1, c. 16 della L. 190/2012


Cosa va pubblicato

Le scuole sono tenute a pubblicare l’elenco dei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente scolastico e, ove presenti, dal DSGA, con particolare attenzione a:

  1. Scelta del contraente per affidamenti di lavori, forniture e servizi (con indicazione della modalità di selezione – es. affidamento diretto, MEPA, ecc.);

  2. Accordi con soggetti pubblici o privati;

  3. Concorsi/selezioni per il personale.


? Per ciascun provvedimento vanno indicati:
VoceDescrizione pratica
ContenutoSintesi del provvedimento adottato (es. “Affidamento fornitura cartella cancelleria”)
OggettoLa tipologia e finalità dell’atto (es. “Decisione di contrarre per acquisto materiali didattici”)
Spesa previstaL’importo dell’atto, se presente
Estremi documentiNumero e data della decisione/contratto/delibera ecc.

? Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione
AggiornamentoModalità di pubblicazioneContenutoQuando
Tempestivo (entro 15 giorni dall’adozione)Elenco o tabella (PDF/HTML), oppure link a sezione “Bandi di gara e contratti” per gli affidamentiTabella con oggetto, contenuto, spesa, estremi atto. Per affidamenti, rinvio al dettaglio nella sezione appositaEntro 15 giorni dall’adozione del provvedimento

? Suggerimenti 
  • Utilizzare una tabella semestrale riepilogativa dei provvedimenti, divisi per tipologia (acquisti, convenzioni, incarichi, ecc.).

  • Per gli affidamenti, è sufficiente un rimando (link) alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” dove sono pubblicati i dettagli.

  • I provvedimenti su personale (es. supplenze brevi) devono essere elencati solo se hanno carattere selettivo (es. interpelli o graduatorie straordinarie), sempre evitando dati personali non indispensabili.

La pubblicazione tempestiva entro 15 giorni deriva da un’interpretazione coordinata di due riferimenti normativi:


? 1. Art. 23 del D.Lgs. 33/2013

Stabilisce che devono essere pubblicati:

“gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, i provvedimenti finali dei procedimenti, […] con particolare riferimento a quelli relativi alla scelta del contraente.”

Tuttavia, non specifica un termine preciso.


? 2. Art. 1, comma 16, L. 190/2012 (legge anticorruzione)

Questa norma, che si applica anche alle scuole, impone:

“La pubblicazione dei dati deve essere tempestiva e, comunque, entro 15 giorni dalla formazione dell’atto.”


? Quindi:

Anche se il D.Lgs. 33/2013 non detta un termine fisso, la Legge 190/2012 impone un termine massimo di 15 giorni, da intendersi come limite per assicurare trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per questo motivo, anche per le scuole, le linee guida ANAC e il principio di trasparenza impongono l’obbligo di pubblicazione entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.


✔ Esempio pratico:

Se una scuola adotta una decisione di contrarre per affidare un servizio di trasporto per una visita guidata in data 5 ottobre, dovrà pubblicarla entro il 20 ottobre.

Il motivo della discrepanza apparente tra la tempestività entro 15 giorni (prevista dalla L. 190/2012) e l’aggiornamento semestrale riportato nell’Allegato 2 per le scuole delle Linee guida ANAC è legato a due logiche differenti che convivono:

? 1. Tempestività della pubblicazione (Art. 1, co. 16, L. 190/2012)

Si riferisce alla tempistica entro cui l’atto deve essere pubblicato dopo la sua adozione, per garantire trasparenza e tracciabilità.
? Entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

Questo vale per ogni singolo atto rilevante (es. determina di affidamento, convenzione con altro ente, procedura selettiva, ecc.).


? 2. Aggiornamento periodico (Allegato 2 ANAC – Specificità per le Scuole)

L’“aggiornamento semestrale” indicato da ANAC nelle tabelle riassuntive serve a garantire che anche in assenza di novità rilevanti, le scuole rivedano e confermino periodicamente i contenuti pubblicati.

In pratica:
✅ Se ci sono provvedimenti → pubblicazione entro 15 giorni
✅ Se non ci sono novità → comunque verifica e conferma almeno ogni 6 mesi


? Come si conciliano?
SituazioneCosa si fa
Viene adottato un provvedimentoPubblicazione entro 15 giorni
Nessun nuovo provvedimentoSi fa una verifica semestrale della sezione
Provvedimenti non pubblicatiSi integrano retroattivamente se ci sono omissioni

✔ Conclusione operativa per la scuola
  • Singoli provvedimenti → pubblica entro 15 giorni

  • Tabella riepilogativa → aggiorna almeno 2 volte l’anno (anche se non ci sono novità)

  • Non pubblicare nulla per mesi senza verificarne la completezza può esporre la scuola a rilievi